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Articolo 1

Denominazione e sede

E’ costituita un’Associazione denominata “Associazione Identificazioni Forensi” in sigla “A.I.Fo.” non avente scopi di lucro.

La sede dell’Associazione è in Pontassieve (FI), c/o Studio Legale Ponti & Lo Re, via F.lli Cervi n. 61; il Consiglio Direttivo potrà istituire delegazioni ed uffici dell’Associazione sia in Italia che all’estero.

Art. 2 Finalità e scopi

Associazione Identificazioni Forensi

Lo scopo fondante dell’Associazione è quello di offrire la propria assistenza per la tutela dei diritti civili degli individui svantaggiati coinvolti in errori giudiziari. Si ispira alle attività promosse dall’Innocent Project Statunitense. A tal fine l’Associazione svolgerà le seguenti attività:

offrire la propria assistenza per la revisione di processi giudiziari relativi a individui che non dispongano di risorse economiche. In particolare qualora le accuse siano basate su prove tecniche.

Rendersi disponibile offrendo la propria assistenza di tipo tecnico a soggetti svantaggiati. Questo anche per cause civili o penali sostenendo eventuali controprove con uno specifico supporto di natura tecnica.

L’Associazione si propone inoltre di fornire un contributo per evitare che tali errori siano evitati in futuro. Lo scopo è quello di favorire il progresso nella conoscenza delle prove tecniche e del loro uso corretto in campo giudiziario per l’identificazione personale, in particolare per la materia genetica forense.

Attraverso le proprie attività di formazione rivolte prevalentemente a individui che non abbiano risorse economiche per studiare le materie forensi, l’Associazione promuove l’integrazione tra le varie materie della criminalistica, con il fine di ottenere risultati scientifici inopinabili sulle prove tecniche e sulla portata della loro utilizzazione. In altre parole, perseguire, con mezzi, conoscenze e tecnologie scientifiche sempre più evolute, la valutazione obiettiva della prova tecnica in ogni sua più ampia accezione in tutti i settori del diritto.

Per il raggiungimento di tali scopi l’Associazione Identificazioni Forensi potrà:

– verificare preliminarmente se vi siano le condizioni di idoneità da parte dei soggetti richiedenti di accedere all’assistenza dell’Associazione;

– organizzare e partecipare a convegni, seminari, stages e manifestazioni;
– promuovere contatti e scambi culturali con studiosi, operatori del settore ed enti, sia pubblici che privati, aventi finalità affini;
– istituire laboratori o centri di ricerca nelle materie sopraindicate;
– promuovere iniziative di sensibilizzazione della pubblica opinione o degli operatori del diritto nei settori citati;
– effettuare raccolte di fondi volte a sostenere le iniziative di revisione di processi giudiziari.

L’Associazione Identificazioni Forensi potrà compiere, inoltre le seguenti attività:
a) preparazione, formazione (anche extrascolastica), qualificazione e aggiornamento di operatori e studiosi nelle materie trattate;
b) istituire corsi di criminalistica, scienze forensi e genetica forense;
c) tenere lezioni/laboratorio ed allestire corsi e seminari per le scuole medie inferiori, superiori e per corsi di laurea universitari.

Potranno, infine, essere organizzate e gestite attività ed iniziative in campo editoriale per mezzo di pubblicazioni o audiovisivi.
L’Associazione potrà affiliarsi a enti ed organizzazioni, anche internazionali, purché non abbiano scopo di lucro.

Per il raggiungimento degli scopi associativi l’Associazione Identificazioni Forensi, può effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie e/o utili dal Consiglio Direttivo.

L’Associazione dichiara inoltre espressamente:
b) l’esclusivo perseguimento di finalita’ di solidarieta’ sociale;

c) di non svolgere attivita’ diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita’ associative volte a garantire l’effettivita’ del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita’ della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’eta’ il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

i) di fare ‘uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilita’ sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

Art. 3
Associati
Il numero degli associati è illimitato, possono far parte dell’Associazione tutti quei soggetti, pubblici e privati, singoli o associati, che ne condividano gli scopi e le finalità.

ART. 4
Gli associati sono distinti in due categorie:
– fondatori,
– ordinari.
Sono fondatori quegli associati che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione, questi fanno perciò parte di diritto del Consiglio Direttivo fino a quando rivestono la figura di associato.
La figura dell’associato ordinario è istituita allo scopo di permettere all’Associazione una migliore esplicazione della propria attività in un amichevole clima di interesse generale.
Ogni associato maggiore di età, ha diritto di voto in Assemblea e può essere eletto a ricoprire cariche associative. E’ in ogni caso esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

ART. 5
Gli associati sono tenuti al pagamento della quota di ammissione e della quota annuale, all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi associativi nel rispetto della legge e dello statuto.
Coloro che desiderano associarsi dovranno presentare, per iscritto, domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, indicando nella domanda il cognome, il nome, luogo e data di nascita, residenza, dichiarazione di accettare e di volersi attenere all’osservanza dello statuto, dell’eventuale regolamento e delle deliberazioni degli organi associativi.
L’accoglimento o meno della domanda è rimesso alla delibera del Consiglio Direttivo sentito il parere del Presidente entro sessanta (60) giorni.

ART. 6
Sospensione – Espulsioni – Dimissioni
degli associati.
Gli associati sono espulsi o sospesi per i seguenti motivi:
– quando non abbiano ottemperato alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi associativi;
– si siano resi morosi nel pagamento delle quote associative;
– se, in qualunque modo, abbiano arrecato danni morali o materiali all’Associazione.

Art. 7
Le espulsioni e le sospensioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri con delibera definitiva ed inappellabile.
I soci espulsi per morosità potranno essere riammessi, dietro domanda, pagando una nuova quota di ammissione. Tali riammissioni potranno essere deliberate dalla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Art. 8
Si può recedere dall’Associazione Identificazioni Forensi previa significazione con lettera raccomandata a.r., al Presidente dell’Associazione stessa, fermo restando che il recedente debba rispondere delle eventuali obbligazioni fino a quel momento assunte. Il recesso avverrà nei termini previsti dall’art. 24 del codice civile.
L’associato che cessa di fare parte dell’Associazione, perde ogni diritto, sia sulle somme versate come quote associative, che sul patrimonio sociale, essendo la quota associativa intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 9
Patrimonio dell’Associazione Identificazioni Forensi
Al fine di svolgere la propria attività e per il raggiungimento dei suoi scopi, l’Associazione potrà ricevere contributi di ogni tipo, lasciti e donazioni, sia da persone fisiche che da enti.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da disponibilità finanziarie, valori mobiliari, beni mobili ed immobili, comunque pervenuti all’Associazione per il perseguimento delle proprie finalità. L’Associazione si obbliga a devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale o a fini di pubblica utilita’, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

Art.10
Bilancio
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo sulla situazione economico-finanziaria dell’anno

precedente, allegando inoltre il preventivo per l’anno in corso nonché una relazione esplicativa sulle attività svolte. Tali documenti dovranno essere sottoposti ad approvazione dell’Assemblea e saranno a disposizione degli associati per la consultazione.
La redazione de bilancio o rendiconto annuale è obbligatoria.

ART. 11
Si fa obbligo di non distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche’ fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione. Questo a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
L’Associazione si fa obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita’ istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 12
L’Associazione risponde degli impegni assunti solo nei limiti del proprio patrimonio. E’ perciò esclusa ogni responsabilità personale degli associati, salvo quanto previsto dall.art.38 del Codice Civile.

Art. 13
Organi dell’associazione
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea degli associati;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Segretario;
– il Tesoriere;
– il Collegio dei Revisori dei Conti.

Detti organi restano in carica per una durata di tre anni e sono rieleggibili.

Art. 14
Assemblea
L’Assemblea degli Associati assolve i seguenti compiti:

– approvare le linee generali ed il programma di attività dell’anno solare;
– eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
– approvare i bilanci preventivi e consuntivi su proposta del Consiglio Direttivo;
– deliberare sulle modificazioni dello statuto, sull’approvazione dell’eventuale regolamento dell’Associazione e sullo scioglimento della stessa;
– eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 15
L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta ogni anno, entro il 31 maggio. Lo scopo è la discussione e l’approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo dell’anno in corso. L’Assemblea può inoltre essere convocata ogni volta che sia ritenuto necessario dal Presidente o dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. Oppure a seguito di richiesta motivata di almeno un quinto (1/5) degli associati.
La convocazione avviene a cura del Presidente o da chi ne fa le veci, entro quindici giorni dalla data fissata. Avviene mediante pubblicazione presso la sede associativa o sull’organo ufficiale dell’Associazione o mediante altra formalità atta a renderla nota a tutti gli aventi diritto.

ART. 16
L’Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano. Ogni associato maggiore di età, cui spetta un voto, può farsi rappresentare mediante delega scritta, da un altro associato. Quest’ultimo non può detenere più di tre deleghe.
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando almeno la metà più uno degli associati sono presenti. In seconda convocazione l’Assemblea è valida con qualsiasi numero di presenti. Perciò la seconda convocazione deve avere luogo non prima di due giorni dalla prima convocazione.

Art. 17
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, e sullo scioglimento e liquidazione dell’Associazione, è indispensabile la presenza ed il voto favorevole di due terzi (2/3) degli associati.
Nelle assemblee le votazioni sono a scrutinio palese ad esclusione di quelle per la nomina delle cariche associative.

ART. 18
Consiglio Direttivo
L’amministrazione dell’Associazione è affidata al Consiglio Direttivo, composto da un minimo di due ad un massimo di sei membri, eletti a maggioranza dall’Assemblea degli associati.
Del Consiglio fanno parte di diritto gli associati fondatori. Al suo interno sono designati il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo può nominare i gestori e i responsabili delle singole attività associative, ogni qualvolta queste diventino operanti.

ART. 19
Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione. Il Presidente è delegato al compimento degli atti di ordinaria amministrazione relativamente alla gestione del patrimonio e al perseguimento delle finalità associative.
Sono competenze del Consiglio Direttivo:
– redigere i programmi dell’attività associativa sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea;
– approvare direttive che disciplinano la definizione delle attività da svolgere, i criteri e le priorità delle stesse;
– curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
– redigere i bilanci preventivi e consuntivi per sottoporli all’approvazione dell’Assemblea;
– deliberare circa l’ammissione, sospensione ed espulsione degli associati ed accettarne le dimissioni;
– organizzare tutto quanto rientri negli scopi per i quali l’Associazione è stata costituita;
– attribuire incarichi anche per la gestione di servizi da prestare agli associati;
– nominare il Presidente, il Vice-Presidente dell’Associazione;
– formulare un eventuale regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno un terzo dei componenti il consiglio stesso.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno due terzi dei componenti. L’avviso di convocazione con l’ordine del giorno deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 21
Il Presidente
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione Identificazioni Forensi di fronte ai terzi ed in giudizio, la firma sociale, nonché la direzione e la vigilanza dell’Associazione.
Il Presidente ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per la gestione ordinaria dell’Associazione medesima, salvo le attività che siano dallo Statuto espressamente riservate ad altri organi. Si intende di ordinaria amministrazione ogni atto che non superi la somma complessiva di euro 10.000 (diecimila).
Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee degli Associati.
Il Presidente nomina il Segretario ed il Tesoriere.

ART. 22
E’ istituita la figura del Presidente Onorario. Tale qualifica può essere concessa dal Consiglio Direttivo ad una personalità distintasi nei vari campi sociali che apporti prestigio all’Associazione. La carica ha solo funzione simbolica, è priva di poteri, ha la durata di tre anni ed è rinnovabile.

Art. 23
Il Segretario
Il Segretario cura la parte amministrativa e organizzativa dell’Associazione. Quindi:
– redige in appositi registri i verbali delle assemblee degli associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo;
– tiene la corrispondenza ed ha cura dei documenti dell’Associazione;
– assiste il Presidente nei processi organizzativi dell’Associazione.

ART. 24
Il Tesoriere
Il Tesoriere provvede alla gestione finanziaria, a riscuotere gli introiti dell’Associazione rilasciandone ricevuta, a liquidare le pendenze dell’Associazione se autorizzato dal Presidente. Il tesoriere provvede inoltre al tesseramento degli associati e alla riscossione delle quote sociali.

ART. 25
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri. Questi potranno essere nominati dall’Assemblea quando il numero totale degli associati sarà divenuto maggiore di cento.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà esprimere il proprio parere in merito al bilancio preventivo e al rendiconto consuntivo, nonché procedere alle verifiche periodiche.

ART. 26
Delle riunioni degli organi associativi sono redatti appositi verbali a cura del Segretario dell’Associazione, ogni associato ha diritto a prenderne visione previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 27
Durata e scioglimento
La durata dell’Associazione è stabilita fino alla data del 31.12.2100. Essa potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea degli associati.

ART. 28
L’Associazione si scioglie, oltre che per i casi previsti dalla legge, per delibera dell’Assemblea. Questa deve essere assunta a maggioranza di almeno due terzi degli associati. L’Assemblea deve essere validamente costituita con la partecipazione dei due terzi degli associati stessi.
L’Assemblea che delibera o riconosce lo scioglimento dell’Associazione, nomina perciò uno o più liquidatori e determina la destinazione dell’eventuale residuo attivo, dedotte le passività. La destinazione dovrà essere effettuata ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 29
Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia concernente la vita associativa, qualora insorgesse tra gli associati o tra questi e l’associazione, comprese quelle relative all’interpretazione delle norme dello statuto, sarà risolta secondo la procedura di arbitrato prevista dal regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Firenze.
L’arbitro unico deciderà in via irrituale secondo equità, nel rispetto del contraddittorio.

ART. 30
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto le parti fanno riferimento a quanto stabilito in materia dal Codice Civile.