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7.0 Laboratorio di genetica forense

“Lo scienziato nel suo laboratorio non è solo un tecnico, è anche un bambino davanti a fenomeni della Natura che lo affascinano come un racconto di fate.”

Marie Curie

Quando si pensa a un accertamento di genetica forense si deve ricordarne la peculiarità. E infatti molto particolare è l’attività dell’analista che opera nel laboratorio di genetica forense. Diversamente da quanto avviene dagli altri esami di laboratorio possono esservi interessi diversi dalle parti interessate ai risultati della prova. La pubblica accusa svolge gli accertamenti per verificare le proprie ipotesi accusatorie, certo anche nell’interesse dell’indagato come obbligata dalla legge. Il difensore tende a sminuire il valore di questi esami, talvolta se gli è possibile anche mediante l’assistenza di propri esperti.

1.1 La catena di custodia

Esiste una evidente criticità già nella fase di acquisizione dei reperti biologici, fin dall’acquisizione durante il sopralluogo. Verbali, annotazioni, sequestri formali saranno sotto gli occhi dei riflettori da parte del difensore, molto prima di giungere al laboratorio di genetica forense. Con la complicazione che raramente la polizia giudiziaria eseguirà rilievi descrittivi, fotografici e planimetrici, generalmente riservati al solo personale specializzato.

Non ci sono esperti di polizia scientifica o del RIS dei Carabinieri in ogni dove. Quello che può fare il responsabile del laboratorio di genetica forense è quantomeno assicurarsi che il verbale di consegna dei reperti contenga le indicazioni esatte dei reperti da esaminare. Quello che è avvenuto prima della consegna fa parte di una revisione ben più ampia che coinvolge la vision del criminologo in senso più ampio.

1.2 In laboratorio

La necessità del mantenimento della catena di custodia così importante nella fase del sopralluogo giudiziario è indispensabile anche in laboratorio. Qui deve essere assicurata la completa tracciabilità analitica di tutte le fasi a cui vanno incontro i materiali da esaminare.

I prelievi verranno quindi catalogati mediante un sistema in grado di attribuire codici alfanumerici univoci che li contraddistingueranno in tutte le singole fasi. Se un estratto di DNA è scambiato con un altro o non si ha certezza sull’origine di un reperto, gli errori che ne derivano possono essere clamorosi.

Il flusso di informazioni nel laboratorio forense deve poi essere completamente tracciato in modo da garantirne la tracciabilità, in modo non modificabile. Questo può essere realizzato mediante un apposito sistema LIMS (Laboratory Information Management System), in grado di gestire sia l’anagrafica che le singole fasi del flusso di lavoro.

La previsione di un sistema di tracciabilità è indicata all’art. 4, comma 3, del regolamento ed è una previsione di notevole importanza, oltre a essere estremamente innovativa. Estesa anche agli istituti di alta specializzazione oltre che i laboratori delle Forze di polizia, ha il seguente scopo finale. Assicurare «la registrazione non modificabile di tutte le variazioni apportate ai dati». In questo modo impedendo quindi che vengano introdotte alterazioni manuali non tracciate nell’effettivo procedimento analitico.

1.3 Il metodo di lavoro

Si dà credito alle osservazioni di alcuni critici sulla mancata obiettività delle analisi genetiche, specialmente quando è noto il caso giudiziario e i profili genetici dei sospettati del delitto. Per aderire al principio dell’imparzialità secondo la ISO/IEC 17025, è bene adottare una procedura con «percorsi analitici blindati». Questi rendono veramente obiettive le varie fasi analitiche.

Per esempio con procedure estremamente rigorose che possano essere applicate anche da un singolo analista nelle fasi di analisi dei reperti [1].

Laboratorio di genetica forense - i reperti

L’attività ispettiva sui reperti viene ordinariamente eseguita in laboratorio.

Ciascun oggetto viene quindi osservato, fotografato e sottoposto ai campionamenti. Questi devono essere rappresentativi dell’oggetto in esame. Di ogni materiale in sequestro saranno indicate le caratteristiche generali, la sede, la posizione e il colore con particolare riferimento alle tracce biologiche evidenziate. Una ripresa fotografica a grandezza ravvicinata servirà a fissarne i dettagli.

Laboratorio di genetica forense - esami in microscopia

Anche la ripresa al microscopio è fondamentale per la documentazione delle fonti di prova. Si pensi per esempio alla diagnosi di liquido seminale. Solo la diretta fotografia degli spermi può essere considerata “prova” della presenza di tracce di questo tipo, essendo noti molti fallimenti anche con i kit specifici.

Tra le precauzioni di carattere generale per chi opera in un laboratorio di genetica forense si debbono considerare i meccanismi più comuni di contaminazione.

Lo starnuto e le tracce di contaminazione

Per esempio, studi accurati ci dicono che lo starnuto umano può arrivare fino a 8 metri di distanza [2] e quindi è estremamente deleterio effettuare analisi o ispezioni con il raffreddore…

L’uso dei guanti, ovviamente monouso e adatti per un laboratorio DNA free, impone che non si debba usarli per altri scopi, come rispondere al telefono o consultare il computer. I guanti non debbono essere portati fuori dal laboratorio e il loro uso deve essere limitato ai soli casi di reale necessità, non dimenticando che essi stessi potrebbero essere causa di trasferimenti secondari.

1.4 L’eliminazione del reperto

Anche la fase che intercorre tra l’estrazione del DNA e la sua distruzione deve essere registrata nel LIMS (art. 24, comma 2), in modo da garantire la tracciabilità di tutte le operazioni a cui il campione è sottoposto anche nel momento di interruzione delle fasi analitiche. Il regolamento fa di più, compiendo un passo decisivo verso una gestione veramente obiettiva delle analisi del DNA. L’art. 6, comma 5, indica infatti che al reperto biologico acquisito nel corso dei procedimenti penali, nel caso di denuncia di persone scomparse e nel caso di rinvenimento di cadaveri e resti cadaverici non identificati, sia attribuito automaticamente un codice reperto biologico attraverso un LIMS, indicando al secondo capoverso che il codice deve essere tale da non consentire «l’identificazione diretta del reperto biologico».

Laboratorio di genetica forense - i reperti - il flusso di lavoro

Il processo di analisi genetico forense è illustrato nello schema a lato. Dopo i prelievi (o campionamenti), può avvenire l’esame di natura e di specie. Segue l’estrazione del DNA, la sua quantificazione e, se positiva, l’amplificazione mediante PCR. Dopo che l’operatore ha condotto l’elettroforesi può vedere finalmente il risultato del processo: il profilo del DNA.


[1] D.E. Krane et al., Sequential unmasking: a means of minimizing observer effects in forensic DNA interpretation, in J Forensic Sci (2008)53/4, 1006-1007.

[2] B.E. Scharfman, Visualization of sneeze ejecta: steps of fluid fragmentation leading to respiratory droplets, in Exp Fluids (2016)57, 24.