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6.1 La qualità nei laboratori forensi

Deve essere ricordato che nulla è più difficile da pianificare, più dubbio a succedere o più pericoloso da gestire che la creazione di un nuovo sistema. Per colui che lo propone ciò produce l’inimicizia di coloro i quali hanno profitto a preservare l’antico e soltanto tiepidi sostenitori in coloro che sarebbero avvantaggiati dal nuovo.

Niccolò Machiavelli

Il concetto di qualità si associa generalmente a un prodotto. Siamo talmente abituati a questa regola che, se facciamo un acquisto e siamo insoddisfatti, possiamo riportare l’oggetto al fornitore pretendendo di riavere ciò che abbiamo pagato. Siamo anche ben consapevoli che un prodotto migliore molto probabilmente costerà di più, perché per la sua realizzazione è stato necessario un investimento e uno sforzo maggiore da parte di chi lo ha realizzato, anche in termini di qualità.

Questa regola vale anche qualora si parli di un «servizio», la cui definizione in campo socio-economico corrisponde a quella «prestazione volta a soddisfare un bisogno umano, individuale o collettivo, e suscettibile di valutazione economica e di compravendita» (Vocabolario Treccani). È nostro diritto richiedere a un prestatore d’opera un servizio adeguato pretendendo la massima qualità, soprattutto – anche se non esclusivamente – quando chi lo eroga sia un ente o un dipendente pubblico oppure svolga le funzioni di consulente o perito per la magistratura.

La qualità dei laboratori forensi

Non a caso il sistema giustizia ripone fiducia nell’attività dello Stato e dei suoi dipendenti, come infatti ricorda l’art. 67 disp. att. c.p.p. che recita, al comma 3: «Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico».

Per le attività di criminalistica ci si aspetta dunque un servizio di alto livello, anche perché il costo della non-qualità a volte è elevatissimo. Basti pensare ai casi giudiziari dalla durata interminabile che solo nelle fasi finali, dopo anni di udienze, hanno evidenziato la totale insussistenza della prova scientifica in relazione alla bassa qualità delle attività effettuate.

Il fatto è che in Italia l’aspetto del pragmatismo ha determinato finora le scelte e non c’è mai stata alcuna esigenza vera riguardo all’adeguamento a standard internazionali.

Le due principali regole che stanno alla base della vita stessa sono:
1) il cambiamento è ine
vitabile; 2) tutti cercano di resistere al cambiamento.

William Edwards Deming

Molte persone, affascinate dal mondo della genetica forense, hanno sfruttato l’occasione. Hanno adattato i propri laboratori di biologia molecolare per rispondere a quesiti giudiziari. Non esistendo una regolamentazione specifica, sono state adottate linee guida più o meno condivise. Direttive, protocolli internazionali sono state interpretate anche a volte producendo una mole ingestibile di regole spesso aleatorie.

Così, il tema della mancanza di qualità dei risultati tecnici è emerso saltuariamente in alcuni processi italiani. Con il risultato di assumereuna grande rilevanza mediatica. In queste occasioni si è assistito a infuocati contraddittori nei quali sono emerse diverse lacune di un sistema sostanzialmente autoreferenziale.

L’approvazione della normativa attuativa pone fine a questa situazione di precarietà, almeno riguardo alla genetica forense, confermando quanto già indicato nell’art. 11 della legge 30-06-2009 n. 85, cioè che il personale autorizzato potrà inserire nella Banca dati solo profili genetici ottenuti con metodi accreditati a norma ISO/IEC 17025 e successive modificazioni. Il riferimento della nuova normativa alla norma internazionale per i laboratori di prova è dunque proprio la ISO/IEC 17025. Aderire all’accreditamento, anche se non obbligatorio, diventa indispensabile per continuare la propria attività producendo dati che possano confluire nella Banca dati del Ministero dell’Interno.

Non solo. Si tratta anche dell’affermazione in ambito legislativo di uno «standard di qualità». Questo diventerà in un immediato futuro un riferimento per i giuristi Un requisito indispensabile per l’attendibilità della prova genetica. Non più una scelta volontaria, ma minimo indispensabile per i laboratori di genetica forense.

In questo senso, quindi, l’accreditamento è diventato una necessità ormai inderogabile. Non si può che accettare il cambiamento, basato possibilmente sulla motivazione delle persone e sul miglioramento continuo dell’intera organizzazione.

È evidente che, in un mondo ideale, le attività lavorative dovrebbero muoversi di pari passo alla qualità. La storia dell’accreditamento narra infatti di un’evoluzione nata con la duplice esigenza di offrire un prodotto sempre migliore a prezzi competitivi. Nel parlo diffusamente nell’ultimo libro, appena uscito, Profili di Qualità.